(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 17 maggio 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 725 del 14 marzo 2005; Visto il parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 novembre 2004; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, recante «Regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore alle specifiche esigenze delle scuole della provincia atonoma di Bolzano». 1. Il comma 4 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, e' cosi' sostituito: «4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad accertare, oltre a quanto previsto dal comma 1, le capacita' del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita' di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova e' strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La terza prova scritta viene effettuata in due parti distinte, ha luogo in due giornate diverse e consecutive ed ha inizio nel giorno stabilito dal calendario a livello nazionale. Il primo giorno e' riservato all'accertamento della conoscenza della seconda lingua nelle scuole in lingua italiana o tedesca, come pure all'accertamento della conoscenza della lingua diversa dalla prima prova scritta nelle scuole delle localita' ladine. Detta parte consiste in una produzione scritta, articolata in varie tipologie di esercizi che, partendo da un testo letterario o non, miri all'accertamento della conoscenza della lingua per competenze e livelli diversi. Nella giornata seguente ha luogo la parte della prova a carattere pluridisciplinare. Alla prima ed alla seconda parte della terza prova scritta vengono attribuiti due distinti punteggi in quindicesimi con un massimo di quindici/quindicesimi (15/15). Alle due distinte parti della prova giudicate sufficienti non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 10/15. Successivamente i due punteggi sono sommati e convertiti in un unico voto in quindicesimi secondo lo schema sottoriportato. Ai candidati di cui al comma 8, che non hanno svolto la prova di accertamento della seconda lingua, vale come punteggio della terza prova scritta unicamente quello attribuito alla seconda parte pluridisciplinare. ===================================================================== Somma dei punteggi delle due prove: | Conversione in quindicesimi: ===================================================================== 0 |0 1-2 |1 3-4 |2 5-6 |3 7-8 |4 9-10 |5 11-12 |6 13-14 |7 15-16 |8 17-18 |9 19-20 |10 21-22 |11 23-24 |12 25-26 |13 27-28 |14 29-30 |15" 2. Il comma 6 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, e' cosi' sostituito: «6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non puo' essere attribuito un punteggio inferiore rispettivamente a 10 e 22. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.».