(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 20 del 17 maggio 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  725 del
14 marzo 2005;
    Visto   il   parere  favorevole  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 23 novembre 2004;

                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifica   dell'Art.  2  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 14 maggio 1999, n. 22, recante «Regolamento di esecuzione
della  legge  10 dicembre  1997, n. 425, e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la riforma degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore  alle  specifiche  esigenze  delle scuole della
                   provincia atonoma di Bolzano».

    1. Il comma 4 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta
provinciale 14 maggio 1999, n. 22, e' cosi' sostituito:
    «4.  La  terza prova, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad
accertare,  oltre  a  quanto  previsto  dal comma 1, le capacita' del
candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative
alle  materie  dell'ultimo  anno  di  corso,  anche  ai  fini  di una
produzione  scritta,  grafica  o  pratica.  La  prova  consiste nella
trattazione  sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli
o  multipli,  ovvero  nella soluzione di problemi o di casi pratici e
professionali  o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita' di
svolgimento  della  prova  possono  essere adottate cumulativamente o
alternativamente. La prova e' strutturata in modo da consentire anche
l'accertamento  della  conoscenza  delle lingue straniere se comprese
nel  piano  di  studi  dell'ultimo anno. La terza prova scritta viene
effettuata  in due parti distinte, ha luogo in due giornate diverse e
consecutive  ed  ha  inizio  nel  giorno  stabilito  dal calendario a
livello  nazionale.  Il  primo  giorno  e' riservato all'accertamento
della conoscenza della seconda lingua nelle scuole in lingua italiana
o  tedesca,  come pure all'accertamento della conoscenza della lingua
diversa  dalla  prima  prova  scritta  nelle  scuole  delle localita'
ladine. Detta parte consiste in una produzione scritta, articolata in
varie  tipologie  di  esercizi che, partendo da un testo letterario o
non,   miri   all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  per
competenze  e  livelli  diversi.  Nella giornata seguente ha luogo la
parte  della  prova a carattere pluridisciplinare. Alla prima ed alla
seconda  parte  della  terza  prova  scritta  vengono  attribuiti due
distinti    punteggi    in    quindicesimi    con   un   massimo   di
quindici/quindicesimi  (15/15).  Alle  due distinte parti della prova
giudicate   sufficienti  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio
inferiore  a  10/15.  Successivamente  i  due punteggi sono sommati e
convertiti  in  un  unico  voto  in  quindicesimi  secondo  lo schema
sottoriportato.  Ai candidati di cui al comma 8, che non hanno svolto
la  prova  di  accertamento della seconda lingua, vale come punteggio
della  terza  prova scritta unicamente quello attribuito alla seconda
parte pluridisciplinare.

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 Somma dei punteggi delle due prove:  | Conversione in quindicesimi:
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0                                     |0
1-2                                   |1
3-4                                   |2
5-6                                   |3
7-8                                   |4
9-10                                  |5
11-12                                 |6
13-14                                 |7
15-16                                 |8
17-18                                 |9
19-20                                 |10
21-22                                 |11
23-24                                 |12
25-26                                 |13
27-28                                 |14
29-30                                 |15"

    2. Il comma 6 dell'Art. 2 del decreto del presidente della giunta
provinciale 14 maggio 1999, n. 22, e' cosi' sostituito:
    «6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato e' assegnato a ciascun
candidato  un  voto  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
risultato  della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle  prove  scritte  e  al colloquio e dei punti relativi al credito
scolastico  acquisito  da  ciascun  candidato. La commissione d'esame
dispone  di  quarantacinque  punti  per  la  valutazione  delle prove
scritte   e   trentacinque   per  la  valutazione  del  colloquio.  I
quarantacinque  punti  per  la  valutazione  delle prove scritte sono
ripartiti  in  parti  uguali  tra  le  prove.  A ciascuna delle prove
scritte   e  al  colloquio  giudicati  sufficienti  non  puo'  essere
attribuito  un punteggio inferiore rispettivamente a 10 e 22. Ciascun
candidato  puo'  far  valere  un  credito scolastico massimo di venti
punti.  Per  superare  l'esame  di  Stato e' sufficiente un punteggio
minimo   complessivo  di  60/100.  L'esito  delle  prove  scritte  e'
pubblicato,  per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della
commissione  d'esame  almeno  due giorni prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio.».